sabato 25 febbraio 2012

Per schiarirsi le idee

Ultimamente, tutti i sindacalisti, alcuni opinionisti impegnati e qualche politico, affermano con una certa frequenza che l’art. 18 dello Statuto del lavoratori rappresenta la massima espressione della democrazia e del riconoscimento della dignità del lavoratore. A me sembra una frase ridondante e priva di significato concreto perché distoglie l’attenzione dal vero effetto che questo articolo ha generato: la piena ed indiscussa intromissione di un soggetto terzo (il giudice) in un rapporto giuridico fra due soggetti distinti, il lavoratore ed il datore di lavoro.
Il titolo di questo articolo è “reintegrazione sul posto del lavoro” e dispone appunto la reintegrazione nel posto di lavoro (oltre al risarcimento dei danni) del lavoratore licenziato, in caso di licenziamento illegittimo (privo di motivazioni o ingiustificato o discriminatorio). Contrariamente alla convinzione di molti, esso, quindi, non fa alcun riferimento al fatto che il licenziamento possa essere considerato valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo ma legittima il giudice adito ad imporre la continuazione di un rapporto che una delle parti avrebbe voluto risolvere. Già questo, di per sé, rappresenta l’esatto contrario di uno degli elementi cardine del nostro Diritto privato e cioè che un contratto è valido solo se espressione della libera ed incondizionata volontà delle parti. Mi si obietterà che la reintegrazione garantisce il posto a chi è illegittimamente licenziato e distoglie il datore di lavoro dal sentirsi dominatore della vita e della dignità del lavoratore ma queste considerazioni, sacrosante nel principio, sono realmente valide solo se si verificassero due condizioni: la prima, di carattere giuridico, attiene ai presupposti per definire un licenziamento lecito od illecito; la seconda, di natura economica, riguarda l’effettiva libertà imprenditoriale. Nell’analizzare il primo elemento, la reale illeceità del licenziamento, mi discosterò da una linea di condotta che ho sempre tenuto e che mantengo: il considerare la Magistratura, nel proprio insieme, equa nel giudicare ed imparziale verso le ideologie. Ciò non per volubilità di pensiero ma per obiettiva analisi del fatto specifico perché è innegabile che le cause di lavoro possano essere considerate l’eccezione che conferma la regola.
Sino agli anni 2005/6 gli avvocati che seguivano questo tipo di cause contro i lavoratori partivano con la matematica certezza che le probabilità di vincere non fossero superiori al 20% (oggi siamo arrivati al 40%). I giudicanti, prima pretori e poi giovani giudici togati, affrontavano il processo con il presupposto che il datore di lavoro fosse la parte più forte perché poteva permettersi gli avvocati più bravi ed era in grado di predisporre ad hoc tutti gli elementi necessari per legittimare il licenziamento. Molti di questi giudici appartenevano a magistratura democratica e nella controversia si identificavano come paladini a sostegno dei più deboli nella continua ed iniqua lotta di classe. Naturalmente nessuno si discostava dalla legge ma i limiti interpretativi circa la valenza della giusta causa o del giustificato motivo erano e sono talmente ampi che le convinzioni personali del giudice prevalevano e ancora prevalgono sia sui dati di fatto che su quelli di diritto. Non esiste quindi alcun obiettivo, certo ed univoco elemento che possa portare ad affermare che un licenziamento sia o meno legittimo (casi macroscopici ed evidenti a parte) Sul secondo aspetto, quello che riguarda la libertà imprenditoriale, non possiamo definire questa assoluta e per comprenderne i limiti dovremmo analizzare i presupposti esistenti al momento in cui le parti hanno perfezionato il rapporto di lavoro. L’imprenditore privato investe risorse nell’impresa con l’unico obiettivo di ricavare profitto e questo è il principio cardine dell’economia di mercato. Il profitto, si sa, è la sommatoria fra costi e ricavi ed uno dei componenti più importanti dei costi è rappresentato dal personale. Non si può, quindi, negare all’imprenditore di incidere liberamente anche sui costi del personale per mantenere un profitto adeguato e in linea con quello esistente al momento dell’assunzione; si può e si deve contrastare quando l’unilaterale volontà viene espressa per interessi diversi .
Cercherò di spiegare con un esempio ciò che voglio dire: se ho investito e strutturato la mia impresa per guadagnare 100 e in un determinato anno guadagno 90, devo poter diminuire i costi, anche licenziando, per ritornare a guadagnare 100, in questo caso il licenziamento sarebbe legittimo perché sono cambiati i presupposti esistenti al momento dell’assunzione (guadagno di 100). Al contrario, se ritengo che la diminuzione della forza lavoro possa farmi guadagnare più di 100 e per questo licenzio, il licenziamento sarebbe illegittimo perché fatto ad esclusivo vantaggio di una delle parti.
 Un giurista economista di nome Marco Biagi aveva capito a fondo questo meccanismo ed aveva inventato il contratto a progetto; un contratto che non sanciva il legame a vita fra lavoratore e datore di lavoro ma che ne condizionava l’esistenza ad un progetto imprenditoriale condiviso i cui elementi avrebbero rappresentato i presupposti per la durata del rapporto di lavoro. I politici poi, com’è loro solito, hanno stravolto questo concetto inventandosi un contratto che ha generato l’evasione dei contributi previdenziali, l’evasione fiscale e il precariato giovanile.
Spero di non aver contribuito a confondere ancor più le idee in proposito ma il mio concetto può così riassumersi: se vogliamo una economia di mercato libera ed incondizionata non possiamo aggrapparci ad un assistenzialismo iniquo ed imposto attraverso l’interpretazione di leggi non chiare e, nel rapporto di lavoro, come in ogni altro tipo di rapporto economico, dobbiamo lasciare le parti libere di risolverlo. Naturalmente, la parte che dalla unilaterale risoluzione ne ha tratto un esclusivo ed ingiusto vantaggio, dovrà pagarne le conseguenze con un congruo risarcimento. Il giudice dovrà essere chiamato solo per quantificare questo risarcimento non per imporre una convivenza non voluta.
Un abbraccio a tutti,
Francesco.