Ettore mi ha posto la seguente domanda: “Mi spieghi perché se un ubriaco/drogato(che non può non essere consapevole che il suo stato è pericoloso per sé ma soprattutto per gli altri) fa una strage mentre guida, viene incriminato per omicidio colposo, mentre se un Carabiniere che sta compiendo il suo dovere viene quasi investito dall’auto dei criminali che sta cacciando, spara e ne fa secco uno è incriminato per omicidio volontario”.
Rispondo volentieri senza avere la pretesa di tenere una lezione di diritto penale e con la speranza di avere gli autorevoli commenti dei nostri amici carabinieri fra i quali i presenti al blog o agli incontri, Carlo ed Elio.
Nell’omicidio colposo, l’agente non vuole cagionare l’evento lesivo, tuttavia questo si verifica come risultato della propria condotta, per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).
Nell’omicidio volontario, l’elemento psicologico richiesto è il dolo generico che si sostanzia nella coscienza e volontà di uccidere un uomo e questa volontà può assumere diverse gradazioni: dal dolo eventuale, in cui vi è la sola accettazione del rischio dell’evento; al dolo diretto in cui l’evento è accettato perché altamente probabile o certo; al dolo intenzionale quando l’evento è perseguito come scopo finale; sino al dolo alternativo quando non necessariamente si vuole la morte ma la condotta è perseguita con mezzi idonei a cagionarla.
Circa un mese fa vi è stata una sentenza della Cassazione che ha considerato volontario l’omicidio stradale causato da un agente sotto l’effetto di alcol e droghe ed è stata la prima ma è prevedibile, per ciò che si dirà in seguito, che nel futuro prossimo sarà seguita da altre.
L’accertamento in concreto della volontà omicida, quale risultato di un intimo processo volitivo, è piuttosto complesso e chi giudica, in mancanza di ammissioni o comprovate esternazioni, deve necessariamente affidarsi ad elementi esteriori quali il mezzo usato, la micidialità dell’arma, la distanza, la direzione e tutto ciò che materialmente ha contribuito alla condotta.
A questi elementi materiali va aggiunto ciò che potremmo definire il vero vettore dell’interpretazione e che chiameremo “inclinazione sociale”; e’ l’inclinazione sociale, variabile nel tempo e nello spazio, che può dare la veste di “arma assassina” ad un’auto guidata da un ubriaco/drogato o di strumento di difesa ad una pistola usata a pochi metri di distanza contro chi scappa.
Negli anni settanta, quando le droghe leggere o l’alcol erano visti come strumenti per sfuggire dalla “brutalità” del mondo e per meglio amare, era impensabile ad una sentenza come quella odierna mentre domani, a differenza di allora, potremmo avere sentenze che giudicano come colposo un omicidio commesso dal tutore dell’ordine anche se non necessario.
In sostanza, come aveva già commentato in un precedente commento, il legislatore emette le leggi sulla base di ciò che il popolo vuole in quel momento; il magistrato le deve interpretare secondo gli umori di un’epoca successiva.
Il mio parere di uomo e non di avvocato!? chi volutamente, dopo essersi ubriacato o drogato, si mette alla guida di un veicolo per recarsi su una strada pubblica non può non prevedere un evento quale l’omicidio e, quindi, va incriminato per omicidio volontario; il tutore dell’ordine che spara a breve distanza contro chi non ha armi, non può non prevedere l’uccisione di colui contro il quale ha diretto l’arma e, quindi, va incriminato per omicidio volontario.
Vi abbraccio
Francesco
Nessun commento:
Posta un commento
Scrivi qui i tuoi commenti .